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Le unioni civili e le coppie di fatto sono disciplinate dalla Legge Cirinnà n. 76/2016.
Per coppia di fatto si intende una coppia di conviventi maggiorenni, sia di sesso diverso che dello stesso sesso:
Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione di residenza fatta in base al regolamento anagrafico ( art. 4 e art. 13, c. 1, lett. b) del DPR n.223/1989 ).
Nonostante sia intervenuta questa normativa è ancora molto difficile riuscire a regolarizzare la posizione del partner straniero e fargli ottenere il permesso di soggiorno quale familiare del cittadino comunitario.
L'Avvocato Valeria Beggin ha seguito diverse cause portando in Tribunale la Pubblica Amministrazione ancora reticente nel procedere alla iscrizione anagrafica del cittadino extra comunitario e quindi al rilascio del permesso di soggiorno ottenendo il riconoscimento dei loro diritti soltanto in sede giudiziale.
Vari Tribunali hanno ormai espresso parere favorevole alla iscrizione anagrafica ed alla trascrizione del contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1 comma 52 Legge 76/2016 ritenendo sussistente una convivenza di fatto anche al di là della coabitazione in ragione del "mutato assetto della società" (Cass. 9178/2018) permettendo in questo modo di regolarizzare la posizione del cittadino extracomunitario unito sentimentalmente ma non sposato con cittadino comunitario, allineandosi alla normativa UE che impone appunto di favorire, per quanto più possibile, il diritto all'unità familiare.
Tenuto conto della disciplina europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea recepita anche in Italia il requisito della documentazione ufficiale si intende soddisfatto dalla sussistenza del contratto di convivenza redatto e sottoscritto anche dall'Avvocato nei termini e nei modi previsti dalla normativa citata.
Con provvedimento ottenuto il giorno stesso dal Tribunale di Venezia, in via cautelare di urgenza, l'Avvocato Beggin ha ottenuto la trascrizione all'anagrafe del cittadino extra-comunitario permettendo poi la verifica degli ulteriori requisiti necessari affinchè la Pubblica Amministrazione competente possa valutare la richiesta che mira a regolarizzare la posizione del partner extra comunitario all'interno del territorio.
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Non sempre è possibile usufruire della misura alternativa della detenzione domiciliare ma sono necessari alcuni requisiti indicati nel dettaglio in tabella. In linea generale ciò che non potrà mancare sarà un alloggio ed una persona che si farà carico delle esigenze del condannato sebbene in alcuni casi a questo può essere concesso di uscire in orario ben determinati e circostanziati per far fronte alle proprie esigenze.
Durante il periodo di detenzione è vietato allontanarsi dalla propria dimora, ricevere o frequentare o comunicare con persone diverse dai famigliari e conviventi salvo che per esigenze sanitarie, di ufficio, di pubblico servizio o difesa legale, accompagnarsi con pregiudicati e tossicodipendenti, detenere sostanze stupefacenti o farne uso o fare uso di sostanze alcoliche o di armi. Inoltre dovrà essere indicato nel campanello il proprio nominativo e curarsi che il campanello funzioni al fine di favorire i controlli delle Forze dell'Ordine.
Avv. Valeria Beggin
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